Art. 3

Art. 3

In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1g settembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente appolicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN AE EWG:L184UMBI11.97 FF: 1LIT; SETUP: 01; Hoehe: 359 mm; 87 Zeilen; 2625 Zeichen; Bediener: HELM Pr.: C; Kunde: (1) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. (2) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 2. (3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 42. (4) Vedi pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni

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