Art. 3
In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1g settembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente appolicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. E. TYGESEN
AE
EWG:L184UMBI11.97
FF: 1LIT; SETUP: 01; Hoehe: 359 mm; 87 Zeilen; 2625 Zeichen;
Bediener: HELM Pr.: C;
Kunde:
(1) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(2) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 2.
(3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 42.
(4) Vedi pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1987:1967:oj#art-3