Art. 1
In vigore dal 2 lug 1987
Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il prezzo minimo per il cotone non sgranato di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2169/81 è fissato a 91,23 ECU per 100 chilogrammi.
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