Art. 2
In vigore dal 2 lug 1987
1. Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, la quantità di cotone di cui al paragrafo 9, secondo comma, lettera a) del protocollo n. 4 è fissata a 752 000 tonnellate.
2. La quantità di cui al paragrafo 1 riguarda il cotone non sgranato della qualità di cui all', paragrafo 2.
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