Art. 1 · Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è sostituito dal seguente testo:

Art. 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 2 lug 1987
« 1. Per promuovere lo smercio dei prodotti a base di lino di cui all', paragrafo 1 si possono adottare misure comunitarie di incoraggiamento dell'impiego delle fibre di lino e dei prodotti da esse ottenuti. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono: - azioni informative negli Stati membri e al di fuori di essi, volte a promuovere l'impiego delle fibre di lino e dei prodotti da esse ottenuti, - la ricerca di nuovi sbocchi e di prodotti di qualità migliore. 3. Le misure previste al paragrafo 1 sono finanziate mediante trattenuta di una parte dell'aiuto previsto dall'articolo 4. All'atto della fissazione dell'aiuto, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, stabilisce l'importo della trattenuta, tenendo conto dell'andamento del mercato del lino, dell'importo dell'aiuto a favore del lino e dei costi delle misure da adottare. 4. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate dalla Commissione, la quale comunica al Consiglio il programma delle misure che intende approvare. 5. Il programma di cui al paragrafo 4 può riguardare varie campagne. Per la sua stesura, la Commissione può consultare organi o persone specializzati in materia e, in particolare, organizzazioni professionali od interprofessionali. 6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 12.».
Storico versioni

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