Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 lug 1987
1. Per la campagna di commercializzazione 1987/1988 il prezzo d'obiettivo di cui all' del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato: a) per la Spagna a 29,52 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette; b) per gli altri Stati membri a 29,52 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette. 2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce a prodotti alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, aventi il 3 % di impurità e, per i prodotti non trasformati, il 14 % di umidità.
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