Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 lug 1987
Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, i quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 27 bis del regolamento n. 136/66/CEE sono fissati:a) per i semi di colza e di ravizzone a:- 3 500 000 tonnellate per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;- 10 000 tonnellate per la Spagna;- 1 000 tonnellate per il Portogallo; b)per i semi di girasole a:-1 700 000 tonnellate per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;-1 200 000 tonnellate per la Spagna;-53 500 tonnellate per il Portogallo.
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