Art. 3

Art. 3

In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica:- a decorrere dal 1° luglio 1987 per i semi di colza e di ravizzone;- a decorrere dal 1° agosto 1987 per i semi di girasole. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.
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