Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 lug 1987
Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue: 1) il testo dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:«1. È istituito un aiuto alla produzione di olio d'oliva. Esso è inteso a contribuire alla formazione di un reddito equo per i produttori.Ogni anno anteriormente al 1° agosto il Consiglio fissa, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, l'importo unitario dell'aiuto alla produzione. Tale aiuto può essere fissato ad un livello particolare per i produttori con una produzione media che non supera i 200 kg di olio d'oliva per campagna.Secondo la stessa procedura, il Consiglio fissa, per un periodo determinato e per la prima volta nelle campagne di commercializzazione 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991, il quantitativo massimo di olio d'oliva a cui si applica l'aiuto fissato. Il quantitativo massimo viene fissato contemporaneamente all'aiuto per la prima campagna del periodo in questione.L'aiuto è fissato tenendo conto dell'incidenza che l'aiuto al consumo di cui all'articolo 11 esercita su una parte soltanto della produzione. La produzione massima di olio d'oliva a cui si applica l'aiuto fissato è determinata tenendo conto, in particolare, della produzione media di un periodo di riferimento e del livello auspicabile della produzione.Se la produzione effettiva di una campagna: a) è inferiore al quantitativo massimo fissato per questa campagna, eventualmente maggiorato del quantitativo di riporto come appresso indicato, la differenza constatata si aggiunge alla produzione massima a cui si applica l'aiuto unitario fissato per la campagna successiva; b)è superiore al quantitativo massimo fissato per questa campagna, eventualmente maggiorato del quantitativo di riporto, all'aiuto unitario da versare per 100 kg della produzione effettiva si applica un coefficiente ottenuto dividendo il quantitativo massimo, eventualmente maggiorato come indicato più sopra, per il quantitativo effettivamente ammesso al beneficio dell'aiuto.Tuttavia, detto coefficiente non si applica all'aiuto unitario da versare al produttore la cui produzione media non supera 200 kg d'olio d'oliva per campagna.2. L'aiuto è concesso:- agli olivicoltori che sono soci di un'organizzazione di produttori riconosciuta in applicazione del presente regolamento e la produzione media dei quali è di almeno 200 kg di olio d'oliva per la campagna, in funzione della quantità di olio d'oliva effettivamente prodotto;-agli altri olivicoltori, in funzione del numero, del potenziale produttivo degli olivi da essi coltivati e delle loro rese, fissate forfettariamente, e a condizione che le olive prodotte siano state effettivamente raccolte.»; 2) l'articolo 10 è soppresso; 3)il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, prima frase è sostituito dal testo seguente:«1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri produttori hanno l'obbligo di acquistare durante i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre di ciascuna campagna, alle condizioni stabilite conformemente al paragrafo 4, l'olio d'oliva comunitario offerto dai produttori o dalle loro associazioni ed unioni riconosciute in applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 nei centri d'intervento situati nelle zone produttrici.»; 4)all'articolo 12 è inserito il paragrafo seguente:«2 bis. In deroga al paragrafo 2, può essere decisa la cessione gratuita di quantitativi di olio d'oliva in giacenza all'intervento nell'ambito di operazioni puntuali di aiuti di emergenza. Tale decisione può prevedere altresì condizioni di trasformazione e di consegna ai beneficiari.»: 5)il testo dell'articolo 12, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:«4. Le modalità di applicazione del presente articolo, con particolare riferimento alla decisione di cui al paragrafo 2 bis e alla fissazione dei centri di intervento, sono stabilite in base alla procedura di cui all'articolo 38.»; 6)il testo dell'articolo 25, primo comma è sostituito dal testo seguente:«Allo scopo di permettere la ripartizione nel tempo delle vendite, il prezzo indicativo e il prezzo di intervento sono maggiorati mensilmente, durante cinque mesi almeno a decorrere dall'inizio del quinto mese della campagna per i semi di colza e di ravizzone a decorrere dall'inizio del quarto mese per i semi di girasole, di un ammontare uguale per i due prezzi.»: 7)il testo dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:«1. Se i prezzi del mercato comunitario dei semi in questione sono inferiori al prezzo d'intervento, eventualmente ridotto conformemente all'articolo 27 bis, un organismo d'intervento acquista a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 maggio e alle condizioni stabilite conformemente ai paragrafi 2 e 3 i semi di origine comunitaria offerti nei centri d'intervento. Fatto salvo l'articolo 27 bis, l'acquisto è effettuato al 94 % del prezzo d'intervento.»; 8)il testo dell'articolo 27 bis è sostituito dal testo seguente:«Articolo 27 bis1. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, fissa ogni anno, e per la prima volta nella campagna di commercializzazione 1986/1987, quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone prodotti nella Comunità, da una parte, e per i semi di girasole prodotti nella Comunità, dall'altra.2. I quantitativi massimi garantiti per i semi di colza, ravizzone e girasole sono determinati tenendo conto della produzione durante un periodo di riferimento e della prevedibile evoluzione della domanda.3. Se la produzione dei semi di colza, ravizzone o girasole, stimata prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, supera il quantitativo massimo garantito per i semi e per la campagna in questione, l'importo dell'aiuto è ridotto in proporzione all'incidenza, sul prezzo indicativo, di un coefficiente che è in rapporto con l'entità del superamento. Tuttavia per la campagna di commercializzazione 1987/1988 questa riduzione dell'importo dell'aiuto alla produzione non può essere superiore al 10 % del prezzo indicativo. Qualora il primo comma, applicato alla produzione effettiva invece che alla produzione stimata all'inizio della campagna di commercializzazione, determina una riduzione dell'importo dell'aiuto diversa da quella effettuata, il quantitativo massimo garantito per la campagna di commercializzazione successiva viene adattato per tener conto di questa situazione.4. In caso di applicazione del paragrafo 3, il prezzo di acquisto all'intervento è diminuito nella stessa misura dell'importo dell'aiuto.5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le regole per la determinazione del coefficiente di cui al paragrafo 3, primo comma.6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38.»; 9)il testo dell'articolo 35 è sostituito dal testo seguente:«Articolo 351. Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva che figurano in allegato sono obbligatorie per la commercializzazione di questi prodotti in ciascuno degli Stati membri nonché negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi.2. Per il commercio al minuto possono essere commercializzati soltanto gli oli di cui ai punti 1 a) e b), 3 e 6 dell'allegato.3. Durante un periodo che scade il 31 dicembre 1989 gli Stati membri possono autorizzare: - per la commercializzazione nel loro territorio, l'impiego delle denominazioni e delle definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'olive riconosciute all'interno di ciascuno Stato membro al 31 ottobre 1987;-per l'olio di cui al punto 3 dell'allegato destinato all'esportazione, l'impiego dei termini ''olio d'oliva puro''.4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare le denominazioni e le definizioni contenute nell'allegato.5. In caso di difficoltà di commercializzazione, nella Comunità, dei prodotti che figurano nell'allegato può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 38, di prorogare per uno o più dei prodotti in questione la data del 31 dicembre 1989 di cui al paragrafo 3.Tale proroga non può eccedere i due anni.»; 10)è inserito l'articolo seguente:«Articolo 35 bis1. Per i prodotti di cui all' possono essere stabilite norme di commercializzazione; esse possono riguardare, in particolare, la classificazione per qualità, l'imballaggio e la presentazione. Una volta adottate tali norme, i prodotti cui si applicano possono essere commercializzati soltanto conformemente a dette norme.2. Gli Stati membri sottopongono a un controllo di conformità i prodotti per i quali sono stabilite norme di commercializzazione. Essi informano la Commissione del sistema istituito per l'applicazione del presente paragrafo.3. Le norme di commercializzazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38. Tali norme sono adottate tenendo conto delle esi genze tecniche di produzione e di commercializzazione nonché dell'evoluzione dei metodi di determinazione delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche dei prodotti di cui all'. Le modalità d'applicazione del presente articolo nonché gli eventuali metodi di analisi sono adottati secondo la stessa procedura.»; 11)l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
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