Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 lug 1987
Il testo dell', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1424/76 è sostituito dal testo seguente: «2. Se l'organismo d'intervento non prende in consegna il risone nel centro di commercializzazione designato dal venditore, bensì nella località in cui si trova, il prezzo da pagare è uguale al prezzo d'acquisto di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, valido per il centro di commercializzazione designato dal venditore, diminuito delle spese di trasporto più favorevoli dal luogo in cui il risone si trova al momento dell'offerta fino a tale centro di commercializzazione. Tali spese sono determinate dall'organismo d'intervento.».
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