Art. 3

Art. 3

In vigore dal 2 lug 1987
Le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo d'entrata del frumento segalato, dell'avena, del grano saraceno, del miglio e della scagliola, validi per il primo mese della campagna, sono quelle applicabili al frumento tenero, alla segala e all'orzo.
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