Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 lug 1987
Le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo indicativo, al prezzo d'entrata, al prezzo d'intervento e al prezzo d'acquisto del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro, validi per il primo mese della campagna, sono le seguenti:(in ECU per tonnellata) >SPAZIO PER TABELLA> Per quanto concerne il granturco ed il sorgo, le maggiorazioni mensili fissate per i mesi di luglio, agosto e settembre non si applicano al prezzo d'entrata.
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