Art. 1
In vigore dal 2 lug 1987
Per la campagna di commercializzazione 1987/1988 le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo indicativo, al prezzo d'entrata, al prezzo d'intervento e al prezzo d'acquisto di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate dal presente regolamento.
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