Art. 1
In vigore dal 2 lug 1987
Per la campagna di commercializzazione 1987/1988:1) l'importo del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato in 5,38 ECU/tonnellata;2)l'importo globale dell'aiuto a favore dei piccoli produttori di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato in 120 milioni di ECU.
Storico versioni
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