Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 lug 1987
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti destinati all'alimentazione umana commercializzati nella Comunità. 2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:a) «commercializzazione», la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la vendita, la fornitura o qualsiasi altra forma di immissione in commercio,b)«denominazione», la denominazione utilizzata in tutte le fasi della commercializzazione.
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