Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1987/1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1. (3) GU n. C 87 del 3. 4. 1987, pag. 44. (4)GU n. C 156 del 15. 6. 1987. (5)GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.
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