Art. 3

Art. 3

In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1986, pag. 24. (2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1. (3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 49. (4) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3. (5) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 35.
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