Art. 3
In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1986, pag. 24.
(2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.
(3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 49.
(4) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.
(5) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 35.
Storico versioni
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