Art. 2
In vigore dal 2 lug 1987
L'articolo seguente è inserito nel regolamento (CEE) n. 1678/85: «Articolo 2 bis1. È considerato compatibile con il mercato comune un aiuto speciale accordato ai produttori agricoli tedeschi secondo le condizioni enunciate in appresso. 2. La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad accordare, a decorrere dal 1° gennaio 1989, un aiuto nazionale equivalente a quello accordato in forma di alleggerimento dell'imposta sul valore aggiunto per il 2 % che scade il 31 dicembre 1988. 3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina le modalità dell'aiuto; tuttavia l'aiuto non può essere legato alla produzione.»
Storico versioni
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