Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 giu 1987
Le cifre relative al merluzzo bianco nella zona II a (zona CE), IV e quelle relative all'aringa nella zona V b (zona CE), VI a Nord (9), VI b, che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 4034/86, e le cifre relative al merluzzo bianco nella zona II a (zona CE), IV, che figurano nell'allegato II dello stesso regolamento, sono sostituite dalle cifre che figurano rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento.
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