Art. 2 · 1. L'organismo d'intervento stipula un contratto d'ammasso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni:

Art. 2

1. L'organismo d'intervento stipula un contratto d'ammasso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni:

In vigore dal 30 giu 1987
a) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 t; b) il formaggio è stato fabbricato almeno 90 giorni prima della data d'inizio dell'ammasso indicato nel contratto e dopo il 30 novembre 1986; c) il formaggio è stato sottoposto ad un esame dal quale è risultato che soddisfa alla condizione di cui alla lettera b) e che è di prima qualità; d) il depositante si impegna: - a mantenere il formaggio per tutta la durata dell'ammasso in locali alla temperatura massima di + 16 °C; - a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo d'intervento. Sempreché ricorra la condizione relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso. In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi, i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo d'intervento, il contratto si considera come non modificato; ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza. Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore; - a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare ogni settimana all'organismo d'intervento le entrate e le uscite effettuate durante la settimana precedente. 2. Il contratto di ammasso è stipulato: a) per iscritto e con l'indicazione della data d'inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto; b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.
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