Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 32. (3) GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 28. (4) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 19.
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