Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1o aprile 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 32. (3) GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 1. (4) GU n. L 193 del 25. 7. 1985, pag. 1.
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