Art. 5

Art. 5

In vigore dal 29 giu 1987
Gli importi di cui agli articoli precedenti si applicano fatte salve le modifiche derivanti dalle decisioni in materia di prezzi per la campagna 1987/1988. In ordine agli importi da erogare, il loro versamento è subordinato al loro eventuale adeguamento conformemente al comma precedente.
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