Art. 8
Il regolamento (CEE) n. 3905/86 è modificato come segue:
In vigore dal 29 giu 1987
1) Il testo dell' è sostituito dal testo seguente:
«
1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 150 ECU/t.
L'esigenza principale relativa al pagamento, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79 è sostituita dall'esigenza principale di costituire la cauzione di cui all'.
2. Prima della presa in consegna dei prodotti l'acquirente costituisce una cauzione destinata a garantire l'importazione in Perù. L'importo della cauzione è fissato a 260 ECU/100 kg.
3. Per quanto riguarda la cauzione di cui al paragrafo 2, le disposizioni dell', paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (1) si applicano per quanto di ragione.
(1) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38. »
2) All', il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
« 3. L'esigenza principale della cauzione di cui al paragrafo 1, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (2), è costituita dal pagamento del prezzo entro il termine di cui al paragrafo 2.
(2) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1809:oj#art-8