Art. 2
Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 732/78 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 29 giu 1987
«
1. In deroga al regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (1), la cauzione è richiesta soltanto se i prodotti sono acquistati da un mandatario.
2. Oltre alle esigenze principali di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2173/79, la consegna alle forze armate o alle unità assimilate degli Stati membri costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (2).
(1) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.
(2) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. »
Storico versioni
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