Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 2182/77 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2182/77 è modificato come segue:

In vigore dal 29 giu 1987
1) Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « 1. Prima della presa in consegna l'acquirente di cui all' costituisce, presso l'autorità competente dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione, una cauzione destinata a garantire la trasformazione dei prodotti. L'importo della cauzione può essere differenziato in funzione dei prodotti messi in vendita e della loro utilizzazione. 2. In caso di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1687/76, le carni possono essere prese in consegna soltanto dopo che l'organismo d'intervento detentore dei prodotti ha ricevuto l'attestato di cui allo stesso paragrafo. » 2) All', il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal testo seguente: « 3. Per quanto riguarda la cauzione di cui all', paragrafo 1, la fabbricazione dei prodotti indicati in conformità dell', paragrafo 1 costituisce l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1). Se il regolamento che indice la vendita dispone che la trasformazione deve essere effettuata dal richiedente, anche quest'obbligo costituisce un'esigenza principale. Il termine supplementare di cui all'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2220/85 si applica soltanto se la prova di cui al precedente paragrafo 2 è stata addotta entro il termine indicato nello stesso paragrafo. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda la cauzione di cui all', paragrafo 1: a) il 15 % di cui agli articoli 23, 24 e 25 del suddetto regolamento è sostituito dall'importo forfettario di 25 ECU/t; b) il 10 %, il 5 % e il 2 % di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del suddetto regolamento sono sostituiti dall'importo forfettario di 2,5 ECU/t. (1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. » 3) All': - nella versione tedesca, il termine « Kaution » è sostituito da « Sicherheit »; - nella versione greca, il termine « asfáleia » è sostituito da « engýisi » - nella versione francese, il termine « caution » è sostituito da « garantie »; - nella versione olandese, il termine « waarborg » è sostituito da « zekerheid »; - nella versione spagnola, il termine « fianza » è sostituito da « garantía »; - nella versione portoghese, il termine « caução » è sostituito da « garantia ». 4) L'articolo 8 bis è soppresso.
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