Art. 2
In vigore dal 26 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.
(4) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.
(5) GU n. L 41 del 18. 2. 1986, pag. 15.
(6) GU n. L 62 del 5. 3. 1986, pag. 8.
(7) GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 58.
Storico versioni
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