Art. 7

Art. 7

In vigore dal 25 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987. Per il Consiglio Il Presidente H. DE CROO (1) GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 95. (3) GU n. L 172 del 30. 6. 1987. (1) I numeri che figurano nella colonna « Codice della nomenclatura combinata » sostituiranno quelli che figurano nella colonna « Numero della tariffa doganale comune » a decorrere dalla data di entrata in vigore della convenzione internazionle sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.
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