Art. 8
In vigore dal 25 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. DE CROO
(1) GU n. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 3.
(2) GU n. L 172 del 30. 6. 1987.
(3) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.
(1) I numeri che figurano nella colonna « codice della nomenclatura combinata » sostituiranno quelli che figurano nella colonna « Numero della tariffa doganale comune » a decorrere dalla data di entrata in vigore della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.
(1) GU n. L 125 del 14. 5. 1987, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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