Art. 5
Secondo una periodicità da stabilire, la Commissione contabilizza:
In vigore dal 25 giu 1987
- i quantitativi di granturco e di sorgo importati in Spagna dai paesi terzi;
- i quantitativi di glutine di granturco, di trebbe di birra e di polpe di agrumi importati in Spagna.
A tal uopo, le autorità spagnole forniscono regolarmente alla Commissione tutte le informazioni necessarie.
Storico versioni
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