Art. 2
In vigore dal 24 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1987.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.
(3) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 21.
(4) GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 26.
(5) GU n. L 170 del 27. 6. 1986, pag. 27.
(6) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 25.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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