Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1987. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9. (3) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 21. (4) GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 26. (5) GU n. L 170 del 27. 6. 1986, pag. 27. (6) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 25.
Storico versioni

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