Art. 1
All'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2176/84 è aggiunto il testo seguente:
In vigore dal 22 giu 1987
« 10. a) In deroga alla seconda frase del paragrafo 4, lettera a), un dazio antidumping definitivo può essere imposto per i prodotti immessi sul mercato comunitario previo montaggio o produzione nella Comunità, a condizione che:
- il montaggio o la produzione vengano effettuati da una impresa collegata con o associata ad uno dei fabbricanti le cui esportazioni di un prodotto simile sono soggette ad un dazio antidumping definitivo;
- il montaggio o la produzione siano stati iniziati o sostanzialmente incrementati dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping;
- il valore dei pezzi o dei materiali impiegati nel montaggio o nella produzione e originari del paese di esportazione del prodotto soggetto a un dazio antidumping superi il valore di tutti gli altri pezzi o materiali utilizzati almeno del 50 %.
Nell'applicare la presente disposizione si tiene conto delle circostanze di ciascun caso e in particolare dei costi variabili che comportano il montaggio o la produzione, della ricerca e dello sviluppo effettuati, nonché della tecnologia applicata nella Comunità.
In tal caso il Consiglio stabilisce al tempo stesso che i pezzi o i materiali originari del paese di esportazione del prodotto soggetto al dazio antidumping e utilizzabili per il montaggio o la produzione dei prodotti in questione possono essere considerati in libera pratica solo se non sono utilizzati nel montaggio o nella produzione specificate nel primo comma.
b) I prodotti così montati o prodotti devono essere dichiarati alle autorità competenti prima di uscire dall'officina di montaggio o di produzione per essere immessi sul mercato comunitario. Ai fini della riscossione di un dazio antidumping, tale dichiarazione è considerata equivalente a quella di cui all' della direttiva 79/695/CEE.
c) L'aliquota del dazio antidumping è quella applicabile al fabbricante nel paese di origine del prodotto simile, soggetto ad un dazio antidumping, a cui è collegata od associata l'impresa comunitaria che effettua il montaggio o la produzione. L'importo del dazio antidumping deve essere proporzionale a quello risultante dall'applicazione dell'ali
quota del dazio antidumping applicabile all'esportatore del prodotto finito al valore cif dei pezzi o materiali importati; esso non deve eccedere la misura necessaria per impedire l'elusione del dazio antidumping.
d) Le disposizioni del presente regolamento riguardanti l'inchiesta, la procedura e gli impegni si applicano a tutte le questioni derivanti dall'applicazione del presente paragrafo. »
Storico versioni
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