Art. 1
In vigore dal 22 giu 1987
Le norme di qualità relative all'uva da tavola della sottovoce 08.04 A della tariffa doganale comune figurano nell'allegato al presente regolamento.
Tali norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1035/72.
Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare rispetto alle prescrizioni delle norme:
- una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,
- per i prodotti classificati nelle categorie diverse dalla categoria « Extra », lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità come pure la separazione di alcuni acini dal raspo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1730:oj#art-1