Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 giu 1987
Per la campagna 1987/1988 i seguenti Stati membri sono esentati dall'obbligo di procedere ad acquisti pubblici in conformità dell'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 per le pere, durante il periodo dal 1o luglio al 31 agosto per le pesche, le albicocche, i pomodori e le melanzane: Belgio Danimarca R. f. di Germania Irlanda Lussemburgo Paesi Bassi Regno Unito. Per la Grecia tale esenzione si applica limitatamente alle pere suindicate.
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