Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1987. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente autoveicoli // // // // // (1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2. (2) GU n. L 377 del
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