Art. 1
Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 583/86 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 12 giu 1987
«
Per l'olio d'oliva che rientra nelle sottovoci 15.07 A II a) e 15.07 A II b) della tariffa doganale comune, gli importi compensativi adesione vanno moltiplicati per i coefficienti 1,04 e rispettivamente 1,20.
In sede di calcolo degli importi compensativi adesione a norma dell', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 473/86 del Consiglio, relativi agli oli succitati con un condizionamento rispondente ai requisiti previsti per la concessione dell'aiuto al consumo, i coefficienti devono essere applicati prima del calcolo della differenza tra l'aiuto al consumo applicabile nella Comunità dei Dieci e l'aiuto in vigore nel nuovo Stato membro. »
Storico versioni
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