Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 giu 1987
Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2213/83 il titolo II « Disposizioni relative alla qualità » è modificato come segue: 1. lettera A « Caratteristiche minime », il primo trattino è modificato come segue: « - interi »; 2. lettera B « Classificazione »: a) al punto i) « Categoria I », il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo: « Sono tuttavia ammesse: - leggere macchie purché non tocchino, assolutamente, l'ultima tunica di protezione della parte commestibile, a condizione che non superino 1/5 della superficie del bulbo; - screpolature superficiali delle tuniche esterne e l'assenza parziale di quest'ultime, a condizione che la parte commestibile sia protetta »; b) al punto ii) « Categoria II », il testo della seconda frase dell'ultimo comma è sostituita dal seguente testo: « Sono ammesse anche: - macchie purché non tocchino, assolutamente, l'ultima tunica di protezione della parte commestibile, a condizione che non superino la metà della superficie del bulbo; - screpolatura nelle tuniche esterne e assenza parziale di quest'ultime su al massimo 1/3 della superficie del bulbo, a condizione che non sia danneggiata la parte commestibile »; c) al punto iii) « Categoria III », è aggiunto un nuovo trattino: « - macchie purché non tocchino, assolutamente, l'ultima tunica di protezione della parte commestibile ».
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