Art. 1
In vigore dal 12 giu 1987
Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2213/83 il titolo II « Disposizioni relative alla qualità » è modificato come segue:
1. lettera A « Caratteristiche minime », il primo trattino è modificato come segue:
« - interi »;
2. lettera B « Classificazione »:
a) al punto i) « Categoria I », il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo:
« Sono tuttavia ammesse:
- leggere macchie purché non tocchino, assolutamente, l'ultima tunica di protezione della parte commestibile, a condizione che non superino 1/5 della superficie del bulbo;
- screpolature superficiali delle tuniche esterne e l'assenza parziale di quest'ultime, a condizione che la parte commestibile sia protetta »;
b) al punto ii) « Categoria II », il testo della seconda frase dell'ultimo comma è sostituita dal seguente testo:
« Sono ammesse anche:
- macchie purché non tocchino, assolutamente, l'ultima tunica di protezione della parte commestibile, a condizione che non superino la metà della superficie del bulbo;
- screpolatura nelle tuniche esterne e assenza parziale di quest'ultime su al massimo 1/3 della superficie del bulbo, a condizione che non sia danneggiata la parte commestibile »;
c) al punto iii) « Categoria III », è aggiunto un nuovo trattino:
« - macchie purché non tocchino, assolutamente, l'ultima tunica di protezione della parte commestibile ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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