Art. 7

Art. 7

In vigore dal 10 giu 1987
La Commissione, dopo aver constatato che le condizioni finanziarie o di altra natura prescritte per l'azione sono soddisfatte, effettua i versamenti a titolo del contributo finanziario della Comunità a favore del servizio o dell'organismo a tal fine designato in conformità dell' del regolamento (CEE) n. 3529/86. Il servizio o l'organismo rimborsa senza indugio l'organismo responsabile dell'esecuzione dell'azione e ne fornisce la prova alla Commissione entro i quindici giorni successivi al versamento.
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