Art. 1
In vigore dal 10 giu 1987
1. I servizi od organismi designati dagli Stati membri in conformità dell' del regolamento (CEE) n. 3529/86, presentano alla Commissione, entro i due mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, un elenco descrittivo dei documenti giustificativi che intende chiedere. Qualsiasi modifica apportata all'elenco descrittivo viene comunicata alla Commissione entro i due mesi successivi all'adozione della modifica stessa.
Per documento giustificativo si intende qualsiasi documento, redatto in conformità delle disposizioni legislative o regolamentari dello Stato membro interessato o delle misure adottate dai servizi od organismi di cui sopra, atto a comprovare che le condizioni finanziarie o di altra natura stabilite per ciascun progetto sono soddisfatte.
L'elenco descrittivo comprende:
- la designazione dei documenti giustificativi e l'indicazione delle disposizioni o delle misure sulla cui base i documenti stessi sono stati redatti,
- una breve descrizione del contenuto di tali documenti.
2. I servizi od organismi trasmettono inoltre alla Commissione, entro i termini di cui al paragrafo 1, una descri-
zione particolareggiata dei metodi di controllo utilizzati, sui quali si basano per redigere il certificato di cui all'alle-
gato.
3. La Commissione può invitare gli Stati membri a completare l'elenco descrittivo con altri documenti giustificativi che essa ritenga necessari per il controllo dell'ammissibilità delle spese indicate nelle domande di pagamento; allo stesso scopo, essa può anche invitare gli Stati membri a intensificare i loro controlli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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