Art. 1
In vigore dal 10 giu 1987
1. I servizi od organismi designati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3528/86, presentano alla Commissione, entro i due mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, un elenco descrittivo dei documenti giustificativi che intendono chiedere. Qualsiasi modifica apportata all'elenco descrittivo viene comunicata alla Commissione entro i due mesi successivi all'adozione della modifica stessa.
Per documento giustificativo si intende qualsiasi documento, redatto in conformità delle disposizioni legislative o regolamentari dello Stato membro interessato o delle misure adottate dai servizi od organismi di cui sopra, atto a comprovare che le condizioni finanziarie o di altra natura stabilite per ciascun progetto sono soddisfatte.
L'elenco descrittivo comprende:
- la designazione dei documenti giustificativi e l'indicazione delle disposizioni o delle misure sulla cui base i documenti stessi sono stati redatti,
- una breve descrizione del contenuto di tali documenti.
2. I servizi od organismi trasmettono inoltre alla Commissione, entro i termini di cui al paragrafo 1, una descrizione particolareggiata dei metodi di controllo utilizzati, sui quali si basano per redigere il certificato di cui all'allegato.
3. La Commissione può invitare gli Stati membri a completare l'elenco descrittivo con altri documenti giustificativi che essa ritenga necessari per il controllo dell'ammissibilità delle spese indicate nelle domande di pagamento; allo stesso scopo, essa può anche invitare gli Stati membri a intensificare i loro controlli.
Storico versioni
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