Art. 1
In vigore dal 10 giu 1987
1. L'inventario periodico dei danni cagionati alle foreste soprattutto dall'inquinamento atmosferico è redatto sulla base di una rete comunitaria di posti d'osservazione corrispondente a un reticolo sistematico di 16 km × 16 km.
2. In ciascuno di tali posti, le osservazioni vengono effettuate su alberi scelti secondo una procedura di campionamento obiettivo.
3. Lo stato sanitario degli alberi osservati è valutato sulla base di criteri prestabiliti.
4. Al più tardi il 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in forma standardizzata, i dati raccolti in ciascuno dei posti d'osservazione della rete comunitaria.
5. Le modalità tecniche di applicazione del presente articolo figurano nell'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1696:oj#art-1