Art. 1
All'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2677/85, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente comma:
In vigore dal 10 giu 1987
« Se l'esportazione dell'olio d'oliva di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) riguarda l'olio di cui alle sottovoci 15.07 A I c) e/o 15.07 A II b) della tariffa doganale comune, il certificato rilasciato a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 può essere utilizzato esclusivamente per svincolare la cauzione prevista dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 della Commissione, costituita per queste stesse qualità di olio. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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