Art. 5

Art. 5

In vigore dal 9 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1987. Per il Consiglio Il Presidente H. DE CROO Albicocche // 90 // 0 // // // // // (1) GU n. L 380 del 31. 12. 1986, pag. 16. (2) GU n. L 165 del 21. 6. 1986, pag. 4. (3) GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag.
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