Art. 5

Art. 5

In vigore dal 9 giu 1987
Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1o aprile 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che alla data del 15 marzo 1988 ecceda il 20 % del volume iniziale. Può essere versato un quantitativo superiore se vi è motivo di ritenere che esso possa rimanere inutilizzato. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o aprile 1988, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 marzo 1988 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro quota iniziale versata nella riserva.
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