Art. 3

Art. 3

In vigore dal 9 giu 1987
1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, fissata all', paragrafo 2, o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella riserva, qualora sia stato applicato l', viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della sua quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta. 2. Se, dopo l'esaurimento della quota iniziale di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della sua aliquota iniziale. 3. Se, dopo l'esaurimento della seconda quota di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione sui motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo. Articolo 4 Le quote complementari prelevate in applicazione dell' sono valide fino al 30 giugno 1988.
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