Art. 10

Art. 10

In vigore dal 9 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1987. Per il Consiglio Il Presidente H. DE CROO
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