Art. 6

Art. 6

In vigore dal 26 mag 1987
La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli e informa ciascuno di essi, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva. Essa informa inoltre gli Stati membri, entro il 5 novembre 1987, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo. Articolo 7 1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell' renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario. 2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote loro assegnate. 3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione, man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3.
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