Art. 6

Art. 6

In vigore dal 26 mag 1987
Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 15 novembre 1987, la frazione non utilizzata delle loro quote iniziali che, al 1o novembre 1987, ecceda il 10 % del volume iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è ragione di ritenere che la loro quota iniziale rischi di non essere utilizzata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 15 novembre 1987, il totale delle importazioni del prodotto in questione effettuate al 1o novembre 1987 incluso ed imputate al contingente tariffario comunitario nonché, se del caso, la frazione delle loro quote iniziali trasferita alla riserva.
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