Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 mag 1987
L'esportazione dei prodotti di cui all' deve aver luogo entro sei mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1432:oj#art-2