Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 mag 1987
La deroga di cui all' riguarda un quantitativo di 850 t all'anno di conserve di tonno di cui alla voce ex 16.04 della tariffa doganale comune ed esportate dalle isole Figi nella Comunità tra il 1o maggio 1987 ed il 30 aprile 1988. La deroga può essere rinnovata tacitamente per due periodi consecutivi di un anno, fatto salvo il diritto delle due parti di denunciarla con una notifica scritta un mese prima della scadenza di uno qualsiasi di questi periodi.
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