Art. 5

Art. 5

In vigore dal 20 mag 1987
La Commissione può dare dei consigli agli Stati membri in merito al coordinamento delle loro attività di controllo, conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2057/82.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1382:oj#art-5